Imposte ecclesiastiche can. 1260, 1263-1264 c.j.c.
Entrate ecclesiastiche di
diritto pubblico che si possono assimilare alle entrate tributarie degli ordinamenti statali.
Tali entrate possono distinguersi in:
—
tributi generici (corrispondenti ai tributi dell’ordinamento statale), dovuti indipendentemente da una diretta prestazione da parte dell’autorità ecclesiastica;
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tributi specifici (corrispondenti alle
tasse) dovuti in occasione o come corrispettivo di un servizio.
Tra i tributi specifici sono comprese quelle prestazioni richieste in occasione di particolari servizi ecclesiastici e che il Codice, con opportuna precisione di linguaggio, distingue in:
—
tasse vere e proprie e cioè le somme riscosse in relazione agli atti della potestà esecutiva-amministrativa della Chiesa (rilascio di documenti, certificazioni, dispense, etc.);
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oblazioni dei fedeli e cioè le somme richieste ai fedeli, e da questi corrisposte, per l’amministrazione dei
Sacramenti e dei
sacramentali;
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spese di giudizio innanzi ai
tribunali ecclesiastici.