Obligątio [
Obbligazione; cfr. artt. 1173 ss. c.c.]
L() era, nel diritto romano, il
vincolo giuridico che una persona libera (
obligatus) contraeva obbligandosi ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di unaltra persona (
crčditor).
Il vincolo era finalizzato alladempimento ed originariamente ebbe natura personale (
vinculum personę): pertanto se il debitore si rendeva inadempiente, egli era asservito al creditore tramite la
manus iničctio [vedi].
L() pertanto non si traduceva nel dovere di eseguire, concretizzandosi, invece, nel vincolo che legava le parti, con
contenuto e valenza personali: la persona del debitore, nella sua entitą fisica, era vincolata (
reus obligatus).
Solo successivamente oggetto della () divenne la
prestazione, ossia il comportamento che il debitore doveva tenere per soddisfare la pretesa del creditore e poteva consistere in un
fącere,
dare o
pręstare.
Sotto il profilo soggettivo, il rapporto obbligatorio richiedeva la presenza di almeno due soggetti, il debitore ed il creditore. Erano, altresģ, configurabili rapporti plurisoggettivi, onde la possibilitą di obbligazioni
parziarie, cumulative e
solidali.
Fonti delle obbligazioni erano tutti quei fatti giuridici da cui, per legge, poteva sorgere l().
Sulla scia del
ius vetus [vedi], il giurista
Gaio [vedi] distinse tre categorie di obbligazioni:
()
ex contractu [vedi];
()
ex delicto [vedi];
()
ex variis causąrum figłris.
Successivamente, in
epoca giustinianea, si distinsero le
obbligazioni ex variis causarum figuris in obbligazioni
ex quasi contractu [vedi] e obbligazioni
ex quasi delicto [vedi] a seconda che derivassero da un atto lecito o illecito.
In ordine alla prestazione dedotta in obbligazione, si distinse tra:
obbligazione alternativa [vedi];
obbligazione facoltativa [vedi];
obbligazione generica [vedi
obligatio ad genus pčrtinens];
obbligazioni divisibili e indivisibili [vedi].
Si distinguevano, a seconda delloggetto, obbligazioni di:
dare;
fącere (fare);
pręstare (dare garanzia);
non facere (negative).
Tra i fatti modificativi delle obbligazioni, ricordiamo:
cčssio crčditi [vedi];
cčssio dčbiti [vedi].
Tra i modi di estinzione dellobbligazione, occorre ricordare:
modi di estinzione
ģpso iłre [vedi]:
solłtio per ęs et libram [vedi];
acceptilątio [vedi];
pagamento (
solutio in senso stretto);
dątio in solutum [vedi];
concursus causąrum [vedi];
confłsio [vedi];
morte o
cąpitis deminłtio [vedi];
contrarius consensus [vedi];
lģtis contestątio [vedi];
modi di estinzione in via di eccezione (
ņpe exceptiņnis):
compensątio [vedi];
pactum de non petčndo [vedi];
transąctio [vedi];
pręscrģptio longi tčmporis [vedi].
Fatti estintivo-modificativi delle obbligazioni, erano:
novątio [vedi];
delegątio [vedi].