Obligątio auctoritątis [
Obbligazione di garanzia]
Era cosģ denominato, in riferimento alla
mancipątio [vedi] lobbligo, incombente sul venditore, di
prestare la garanzia per levizione, e cioč di presentarsi, previa chiamata dellacquirente in giudizio, nel caso di
rči vindicątio [vedi] intentata nei confronti di questultimo da parte del terzo che si dichiarasse proprietario della cosa venduta. Se il venditore si rifiutava di dare assistenza allacquirente, o se questultimo rimaneva, comunque, soccombente, subendo l
evictio [vedi], a lui spettava un
actio in duplum, contro il venditore, per il doppio del prezzo pagato o del valore della
res.