Obligatio cum facultąte solutiņnis [
Obbligazione facoltativa o con facoltą alternativa; cfr. art. 1285 c.c.]
Categoria di obbligazioni [vedi
obligatio] nella quale, pur essendo
una sola la
res oggetto dellobbligazione, era consentito al debitore di liberarsi eseguendo unaltra prestazione, prevista dalle parti oppure per legge.
Si distingueva dall
obligatio alternativa [vedi] in quanto era una obbligazione semplice, per cui se la prestazione dedotta in obbligazione diventava impossibile, non vi era concentrazione nella seconda prestazione, ma estinzione dellobbligazione per impossibilitą sopravvenuta.