Obligatio divisibilis e indivisibilis [cfr. artt. 1314 ss. c.c.]
Si parla di obbligazioni divisibili ed obbligazioni indivisibili, a seconda che la prestazione sia divisibile o meno. Tale distinzione, naturalmente, acquista rilievo sia in presenza di una pluralitą di creditori o debitori (ponendosi il problema dellammissibilitą di un adempimento frazionato) sia con riguardo alla possibilitą di un adempimento rateale, in fasi successive.
In diritto romano, lobbligazione era indivisibile se la prestazione era indivisibile, cioč insuscettibile di un adempimento parziale: in tal caso si riteneva che singoli adempimenti parziali non garantissero comunque al creditore il vantaggio che gli poteva derivare dalla prestazione complessiva.
In presenza di pił debitori o creditori, pertanto, se lobbligazione era divisibile, ciascuno dei creditori poteva chiedere la prestazione solo per la sua quota e ciascuno dei debitori doveva adempiere la prestazione solo per la sua quota; viceversa se lobbligazione era indivisibile ciascuno dei debitori doveva eseguirla e ciascun creditore poteva esigerla per intero.