Indulgenze can. 987-991 c.j.c.
Remissione, davanti a Dio, della
pena temporale dei peccati, già perdonati quanto alla colpa, che il
fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per la mediazione della Chiesa la quale, come amministratrice della redenzione, dispensa e applica autoritativamente il tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi.
Essa si dice
parziale ovvero
plenaria secondo che liberi in
parte o in
tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati e ogni fedele può lucrarla per se stesso o applicarla ai defunti a modo di suffragio.
Le indulgenze possono essere elargite solo dalla suprema autorità della Chiesa o da quelli che hanno ricevuto questa potestà o dal diritto o dal Romano
Pontefice.