Obligatio in solidum [
Obbligazione solidale; cfr. artt. 1292 ss. c.c.]
Č
solidale lobbligazione con pił soggetti, dal lato attivo o passivo, derivante da un unico fatto giuridico, nella quale ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero (
solidarietą attiva), oppure ogni debitore ha lobbligo di eseguire lintera prestazione (
solidarietą passiva).
In diritto romano, la solidarietą costituiva
uneccezione al principio della normale parziarietą delle obbligazioni [vedi
obligatio pro parte].
Potevano aversi obbligazioni solidali:
nel caso in cui pił debitori in una
stipulątio [vedi] rispondevano allinterrogazione del creditore (
centum mihi dari spņndes?);
nel caso in cui pił creditori rivolgevano lidentica domanda ad un unico debitore;
nel caso in cui le parti esplicitamente pattuivano il vincolo solidale.
Il diritto romano classico conobbe pure le
obbligazioni cumulative, nelle quali il creditore poteva pretendere tante prestazioni per quanti erano i debitori: cosģ nei casi di
delictum privato commesso da
pił persone,
tutti i partecipi dovevano pagare la
pna stabilita dalla legge e chiesta dal danneggiato con l
actio pnalis [vedi]. Inoltre tutti i danneggiati potevano pretendere da ciascun responsabile, anche in tempi successivi, il pagamento dellintera somma: in sostanza si aveva un
cumulo di obligatiņnes, potendo l
ąctio pnalis essere esercitata contro tutti i colpevoli e da tutti i danneggiati creditori.
Nelle obbligazioni solidali da atto lecito il pagamento eseguito da uno dei debitori, ovvero dallunico debitore, in favore di uno qualsiasi dei creditori estingueva lintera obbligazione, dal momento che scopo della solidarietą era proprio quello di garantire ladempimento dellobbligazione.
Pertanto nelle obbligazioni solidali il
vincolo riguardava tutti i soggetti, anche se la concreta realizzazione della pretesa creditoria si verificava a seguito delliniziativa di un creditore o della scelta di un debitore, a seconda che si trattasse di
solidarietą attiva o
passiva.
Essendo lobbligazione solidale composta da
una sola obligatio, era inconcepibile il
regresso o la
rivalsa da parte di chi aveva pagato: il debitore
in sņlidum non poteva rivolgersi contro gli altri condebitori per ottenere una parte di quanto pagato, cosģ come il creditore solidale non doveva versare agli altri creditori una quota della prestazione ricevuta, in quanto la solidarietą
non comportava
reciproca garanzia. Il
regresso era possibile solo in base ai rapporti intercorrenti tra i vari debitori o creditori solidali (societą, mandato, comunione).
Peraltro alcune leggi dell
epoca repubblicana iniziarono a regolare il frazionamento del rapporto obbligatorio solidale: levoluzione si concluse solo nell
epoca giustinianea. In particolare:
si ammise che il debitore solidale prescelto per il pagamento,
prima di pagare, potesse farsi cedere le azioni che il creditore vantava verso gli altri debitori: il
debitore pagante diventava
creditore degli altri debitori solidali, potendo, cosģ, rivalersi contro di essi (
benefģcium cedendąrum actiņnum [vedi]);
la
lex Furia de spņnsu impose di
dividere lazione tra pił
sponsņres [vedi
spņnsio];
limperatore Adriano introdusse a favore dei
fideiussņres, il
beneficium divisiņnis, obbligando il creditore a richiedere a ciascun garante soltanto la sua quota di debito.
Nel
diritto giustinianeo infine si stabilģ il principio che tra pił debitori solidali solvibili, lazione fosse frazionata in parti uguali, rispondendo ciascuno solo per la sua quota. Inoltre, il regresso fu concesso, indipendentemente dalla cessione delle azioni, al debitore che aveva pagato lintero debito: a questo era accordata un
actio utilis [vedi] per ottenere dagli altri debitori il pagamento della loro quota debito.
Tipico modo di estinzione dell() era la
litis contestątio [vedi], che importava
novazione dell
obligatio: dopo la
lģtis contestatio né il creditore poteva agire contro gli altri debitori né gli altri creditori contro il debitore.
Nel
diritto giustinianeo (avendo perso la
litis contestatio gli effetti che produceva nel processo classico ed essendo divenuta solo un
momento dellazione), si stabilģ che in presenza di un
obbligazione solidale passiva non la
litis contestatio, ma l
effettivo adempimento avesse effetto liberatorio: si ammise cosģ che fino al pagamento il creditore potesse agire verso gli altri debitori.