Obligatio naturàlis [
Obbligazione naturale; cfr. art. 2034 c.c.]
La nozione di (—), enucleata dalla
giurisprudenza classica e
postclassica, ricomprendeva rapporti obbligatori ritenuti vincolanti solo nella comune coscienza sociale e pertanto privi di rilevanza
giuridica.
L’(—), pur avendo la
struttura dell’obbligazione e
carattere patrimoniale, era
sfornita di azione e in genere di mezzi per costringere il debitore all’adempimento: essa produceva soltanto
effetti giuridici limitati.
Se il debitore, pur non essendo giuridicamente vincolato, adempiva ugualmente, il
crèditor naturalis aveva la c.d.
solùti retèntio [vedi], cioè il diritto di trattenere il pagamento spontaneamente fatto dal
dèbitor, e respingere la
condìctio indèbiti [vedi] eventualmente proposta per ottenere la
restituzione di quanto indebitamente pagato.
L’ipotesi più rilevante di obbligazione naturale era costituita dalle
obbligazioni contratte da schiavi: i Romani negavano che potesse esistere una
obligatio a carico di uno schiavo, a causa della sua
incapacità giuridica patrimoniale e processuale. Successivamente si ammise che lo schiavo potesse contrarre debiti, sia verso il
dòminus [vedi]
che verso i
terzi: se lo schiavo pagava, il
pecùlium [vedi] diminuiva e il
dominus non poteva ripetere quanto lo schiavo aveva pagato.
Gli stessi principi si affermarono per le obbligazioni contratte dal
filius familias, nei limiti del
peculio, verso i terzi oppure, indipendentemente dal
peculio, verso il rispettivo
pater familias [vedi]
o verso un altro
filius sottoposto alla medesima
potestas. Se il
filius pagava il terzo, il
pater non poteva ripetere quanto pagato.
Altri casi in cui i giuristi romani ravvisarono una
obligatio naturalis furono i seguenti:
— un
senatusconsùltum Macedoniànum [vedi] negò l’azione per i
mutui contratti dal filius familias, anche dopo che questo fosse diventato
sui iùris: si stabilì che il
filius che avesse pagato non potesse agire per la ripetizione, appunto perché il debito non si riteneva esistente;
— era
naturalis l’obbligazione dal
pupillo contratta senza l’
auctòritas del
tutore;
— era
naturalis l’obbligazione eseguita dal debitore ingiustamente assolto in giudizio;
— era
naturalis il pagamento di interessi convenuti mediante
nudum pactum;
— era
naturalis l’esecuzione di prestazioni in cambio di donativi ricevuti.
Nel
diritto giustinianeo l’obbligazione naturale fu identificata con quella nascente da
doveri morali o di
coscienza: la qualifica di
naturalis fu vista in relazione al
iùs naturale che si considerava
operante nella coscienza.
Infine, si ammise che l’obbligazione naturale potesse essere
novata.
Di (—) nel diritto romano si parlò anche con riferimento alle
obligatiònes riconosciute dal
ius gèntium [vedi], in quanto fondate sulla
naturalis ràtio, come, ad esempio, quelle derivanti da
mutuo [vedi
mutuum],
locazione [vedi
locàtio-condùctio] o
solùtio indèbiti [vedi]. La qualifica di
naturalis riguardava peraltro solo il
fondamento dell’obbligazione.