Indulto can. 688 c.j.c.
Permesso di uscire da un
istituto religioso durante il periodo della
professione [
vedi Professione religiosa] temporanea, accordato per gravi cause, dal
Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano l’(—) per essere valido, deve essere confermato dal
Vescovo della casa di assegnazione.