Obligatiņnes civiles / honorarię [
Obbligazioni civili / pretorie]
La distinzione, di
elaborazione giustinianea, aveva riguardo al diverso sistema giuridico che aveva riconosciuto le singole obbligazioni:
obligationes civiles erano quelle riconosciute dal
iłs civile [vedi] e quelle introdotte da leggi o
constitutiņnes prģncipum [vedi];
obligationes honorarię erano quelle introdotte nellordinamento dai magistrati repubblicani, nellesercizio della funzione giurisdizionale, ed in particolare dal
prętor [vedi].