Obligationes ex contractu
Categoria [vedi
obligątio], ricomprendente tutte le obbligazioni che si fondavano su di un accordo.
Tra di esse, si distinguevano le
obligationes:
re (contractę) [vedi];
verbis (contractę) [vedi];
lģtteris (contractę) [vedi];
consčnsu (contractę) [vedi].
Alla base delle () si poneva il consenso [vedi
consensus in idem plącitum] delle parti, elemento necessario ai fini della creazione del vincolo obbligatorio.
Solo nelle obbligazioni consensuali, il
consensus era anche elemento sufficiente per la nascita del vincolo; nelle altre tre categorie sopra elencate, il consenso doveva essere supportato da ulteriori elementi (la consegna della cosa, la pronuncia di parole solenni, limpiego di particolari forme).
La terminologia () č, nel senso qui accolto, di derivazione gaiana [vedi
Gaio]; in una accezione diversa (che non trova riscontro nelle fonti, ma č adottata a puri fini classificatori), essa č adoperata da parte della dottrina per indicare quella particolare categoria di obbligazioni prevalentemente definite
consensu contractę [vedi
obligationes consensu contractę].