Obligationes ex delģcto
Categoria comprendente le obbligazioni [vedi
obligątio] originate dalla commissione di uno dei quattro illeciti civilistici:
furtum [vedi];
iniłria [vedi];
damnum iniuria dątum [vedi];
bona vi rapta [vedi].
Le () avevano caratteri particolari che le distinguevano da tutte le altre obbligazioni; in particolare:
l
intrasmissibilitą, od
individualitą: gli
eredi del soggetto responsabile e quelli delloffeso non subentravano nel rapporto obbligatorio originato dalla commissione dellillecito. La morte del responsabile o della parte lesa estingueva le
actiņnes ex delicto, intrasmissibili
iłre hereditąrio.
Tale principio subģ nel corso dellevoluzione del sistema giuridico romano diverse modifiche; in particolare:
si finģ col ritenere che lintrasmissibilitą attiva riguardasse soltanto i
delicta di natura personale e non patrimoniale (erano, pertanto, intrasmissibili solo l
ąctio iniuriąrum e l
actio sepłlchri violati);
per quanto riguarda lintrasmissibilitą passiva, si ritenne proseguibile, nei confronti degli eredi del responsabile, lazione penale intentata quando questultimo era ancora in vita; nei casi in cui, oltre all
actio pnalis (quella, cioč, nascente dalla commissione di un
delictum) non fosse prevista l
actio reipersecutņria contro il responsabile civile, si ammise che l
actio pnalis fosse esercitabile contro lerede dellautore dellillecito penale, ma nei limiti dellarricchimento che egli stesso ne avesse ricevuto (
in id quod ad eos pervčnit);
la
nossalitą [vedi
nņxa;
noxa cąput sčquitur];
la
cumulativitą: se il
delictum era commesso da
pił soggetti, ciascuno era tenuto a subire lintera pena.
Se invece il
delictum era commesso in pregiudizio di pił persone, il colpevole doveva pagare la
pna per intero ad ogni singolo attore.
Se vi erano pił offensori e pił offesi, ogni soccombente doveva pagare la
pna ad ogni singolo attore.
In dottrina si č sostenuto che la cumulativitą esprimeva anche la possibilitą di sommare lazione penale con altre azioni (es. per il recupero della cosa o il risarcimento del danno);
la
perpetuitą delle azioni: le azioni penali riconosciute dal
iłs civile [vedi] e quelle
pretorie [vedi
actio honoraria] (concesse per il completamento o il perfezionamento della repressione dei
delicta previsti dal
ius civile)
erano
perpetue, cioč non soggette a termini di decadenza. Le
actiņnes pnales concesse dal pretore per reprimere
illeciti non civilistici dovevano, invece, essere esercitate
entro un anno dal compimento dellillecito:
post annum lazione era concessa nei limiti dell
id quod ad eum pervenit.
Per le
actiones pnales perpetue esercitate
post annum era prevista in taluni casi una diminuzione della
pna: la condanna non poteva essere chiesta in un
multiplo della stima del danno arrecato, bensģ solo
in simplum (ad es. nel caso di
rapina).
Il termine adoperato per designare le quattro figure sopra dette fu anche quello di
delicta. I
delicta si distinguevano dai
crimina [vedi] che erano le offese arrecate alla comunitą nel suo insieme.