Occentątio (
dir. pen.)
Uno dei crimini contemplati dalla legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabuląrum]: consisteva nella
composizione di un carme infamante, ingiurioso e diffamatorio ai danni di una persona; veniva punito, secondo Cicerone con la pena dell
interdģctio aqua et igni [vedi].
Si distingueva, in origine, dal
mąlum cąrmen incantąre [vedi], crimine che si sostanziava nel compimento di pratiche ed arti magiche, dirette a procurare sventure: le due figure finirono, col tempo, per essere assimilate e confuse.