Ōnus probāndi incųmbit ei qui dėcit, non ei qui nčgat [
Lonere della prova spetta a chi afferma non a chi nega; cfr. art. 2697 c.c.]
Fondamentale principio giuridico, secondo il quale
spetta,
a chi agisce in giudizio, dare la
prova dei fatti addotti a fondamento del diritto vantato. Se lattore non riesce a fornire prova adeguata del suo assunto, il giudice
non puō accogliere la rispettiva pretesa e deve rigettare la domanda.
Secondo alcuni studiosi il diritto preclassico e classico non individuarono questo principio nel processo formulare [vedi
processo per formulas]; esso emerse tramite interpolazioni solo in etā postclassica e con riferimento alle procedure
extra ordinem. Altra parte della dottrina afferma che il principio fu largamente avvertito sin dai primi tempi delle procedure formulari.
Qualche studioso ritiene che, sebbene questo principio si sia affermato nel periodo del diritto classico, esso giā in precedenza ispirava i giudicanti.