Ņperis nņvi nunciątio [
Denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171 c.c.]
Istituto di origini arcaiche, disciplinato dalla legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabuląrum]; consisteva in una solenne
intimazione fatta in
iure diretta a vietare la prosecuzione di unopera iniziata da un terzo. Lintimazione aveva
effetto inibitorio ed era accompagnata dal compimento di un gesto rituale e formale,
iąctus lapģlli (lancio di una pietra).
Lautore della diffida (
nłncians) era tenuto solo ad identificare l
ņpus nņvum e ad asserire di essere titolare di un
iłs prohibčndi (ad esempio, per mancato rispetto delle disposizioni sulle distanze).
Il costruttore
nunciatus, se non intendeva interrompere l
opus novum, poteva chiedere al pretore un decreto di
remģssio, che autorizzasse la prosecuzione dellopera; se invece il
nunciatus non teneva conto del divieto e proseguiva lopera iniziata, il pretore, su richiesta del
nuncians poteva emanare un
interdģctum demolitņrium [vedi].
Qualora il pretore avesse emanato il decreto di
remissio, il
nuncians poteva comunque richiedere l
interdictum demolitorium, con la conseguenza che, se nel susseguente procedimento interdittale il
nuncians non dimostrava il suo
ius prohibendi, era tenuto a
risarcire i danni cagionati al costruttore.
In
diritto postclassico furono individuate tre cause (
triplex causa) dell():
iłris nostri conservąndi causa (per conservare un diritto);
damni depellčndi causa (per evitare un danno);
publici iłris tučndi causa (per tutelare un diritto pubblico).