Affèctio [lett.
“affezione”]
Letteralmente, affetto, fedeltà; l’espressione è adoperata per indicare l’intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici; in particolare:
— l’(—)
societàtis è il vincolo che, nei contratti associativi (art. 2247 c.c.), lega i singoli soci alla società, in un rapporto caratterizzato da una intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;
— l’(—)
maritàlis, in diritto romano, era uno degli elementi essenziali del
matrimonium [vedi] (insieme alla coabitazione) e che si deduceva non soltanto dalla materiale convivenza, ma dal concorso della volontà dei coniugi. Dal giurista
Modestino [vedi] apprendiamo che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l’
affectio maritalis e, quindi, l’esistenza del
matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.