Oratio Sevèri de donatiònibus inter vìrum et uxòrem
Provvedimento normativo imperiale, risalente al 206 d.C., contenente disposizioni relative alla conservazione di negozi giuridici inutili [vedi
inutilità del negozio giuridico], in tema di donazioni tra coniugi.
In particolare, l’(—) stabilì che fossero ritenute convalidate, in caso di premorienza del donante al donatario, a far data dalla morte del donante, “anche le donazioni prive della clausola
mortis causa [vedi
donàtio mortis causa] a meno che il donante non le avesse espressamente revocate prima di morire”.