Interdetto can. 1332 c.j.c.
Sanzione penale medicinale [
vedi Pene canoniche] che oggi colpisce solo le persone, mentre in passato poteva colpire anche un luogo.
L’(—) comporta il divieto di:
— partecipare, come ministro, alla celebrazione della Messa [
vedi Eucaristia] e a ogni altra celebrazione di culto pubblico;
— celebrare e ricevere i
Sacramenti e celebrare i
Sacramentali.