Intese art. 8 Costituzione
Sono
accordi tra una
confessione religiosa e lo Stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte.
La Costituzione stabilisce che i rapporti fra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica
sono regolati per legge sulla base di (—) con le relative rappresentanze.
Le (—) si differenziano dai
concordati [
vedi Concordato ecclesiastico] perché esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale; sono tuttavia entrambi espressione del principio per il quale la legislazione statale in materia ecclesiastica non deve essere
unilaterale, ma di regola preventivamente
concordata.