Pactum [
Patto]
Era un
mero accordo, o
convenzione, tra due o pił soggetti, che interveniva allo scopo di regolare una situazione di comune interesse.
Il
iłs civile [vedi] considerava
irrilevanti i patti, i quali potevano solo produrre le conseguenze determinate dal costume sociale (
nudum pactum non pąrit obligatiņnem).
In via di eccezione, il
ius civile considerņ rilevante il () se si trattava:
di
pactum adičctum, cioč di una
clausola accessoria apposta ai negozi giuridici;
di
pactum legitimum, cioč di un patto produttivo di conseguenze giuridiche in base ad una
lex.
Un esempio risalente di
pactum legitimum puņ essere rinvenuto nella legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabuląrum], la quale stabilģ che nellipotesi di
membrum ruptum [vedi] la
vendetta privata (
taglione) poteva essere evitata da un
pactum intervenuto tra offeso e offensore (o tra i relativi
patres familiąrum).
Ai
pacta fu conferito rilievo generale dal
ius honorąrium [vedi] attraverso una clausola dell
edictum (
pacta convčnta servąbo).
Con questo editto il pretore intese dare rilevanza giuridica a tutti i
patti modificativi di
obligatiņnes, e cioč ai
pacta de non petčndo, sia totali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere parte della prestazione o di non chiedere mai lintera prestazione) sia parziali (in base ai quali ci si obbligava a non chiedere la prestazione in certe circostanze o sino ad un certo momento).
Oltre al generico
pacta conventa servabo, il pretore riconobbe rilevanza anche a specifici
pacta, ciascuno individuato da una sua
causa tipica.
A seguito dellintervento del pretore, oltre ai
pacta legitima (produttivi di
obligatiņnes iłre civili), si distinguevano:
i
nuda pacta, privi di valore giuridico;
i c.d.
pacta prętņria, determinativi di
azioni o
eccezioni pretorie e quindi di
obligationes honorarię.
In
etą postclassica, il concetto di () tese ad identificarsi col concetto
convčntio, il quale a sua volta diventņ sinonimo di
contractus [vedi]. Pertanto, fu elaborata l
unica figura generale dei pacta (o
conventiņnes, o
contractus). Tra le
obligatiņnes ex pacto, si distinse tra:
constitłtum debiti,
pactum iurisiurąndi e
recčpta [vedi] (
pacta prętoria);
donątio (
pactum legitimum).