Pąctum adičctum [
Clausola accessoria]
Termine che indicava, nel
diritto romano classico, la
clausola accessoria apposta ad un negozio [vedi
pactum].
Il () non poteva esser fatto valere nelle
actiņnes strģcti iłris [vedi]; poteva esser fatto valere nelle
actiones bņnę fģdei, purché si trattasse di patto concluso:
in continčnti (cioč, al momento della conclusione del contratto);
oppure
ex intervallo (cioč modificando un precedente
patto in continčnti).