Pactum de dolo non pręstąndo [Patto di irresponsabilitą per dolo]
Il (), anche denominato pactum ne dolus pręstčtur, era in origine il patto con il quale si escludeva, in materia di contratto di deposito, la responsabilitą del depositario per la perdita dolosa della cosa.
Successivamente il termine passņ ad indicare in generale una pattuizione limitativa della responsabilitą dolosa in favore del debitore, apposta anche a contratti diversi dal deposito.
In ogni caso il () fu vietato, perché illecito e la sua apposizione al contratto fu ritenuta inefficace.
Fu invece ritenuto ammissibile il patto di non esercitare lazione, con il quale si perveniva ad un risultato identico a quello perseguito dal ().