Archivi diocesani can. 486-491 c.j.c.
In ogni
diocesi deve esistere un (—), corredato di
inventario o
catalogo, per custodire i documenti e le scritture che riguardano le questioni della diocesi; deve esservi un (—)
segreto (o quanto meno un armadio o una cassa a ciò destinati) ove vengono conservati i documenti più riservati e la cui chiave è in possesso solo del
Vescovo. È opportuno che vi sia anche un (—)
storico della diocesi.
Il Vescovo deve anche vigilare sulla perfetta tenuta degli (—) di tutte le chiese (specie cattedrali e parrocchiali) della diocesi, i cui inventari o cataloghi devono essere inviati in copia agli (—).