Pactum de pręstąndis usłris
Il () era il nudo patto col quale si conveniva la prestazione di interessi (indipendentemente dalla stipula di un diverso contratto). In diritto romano, il () fu ritenuto nullo, vigendo la regola che la pattuizione di interessi era valida solo se accessoria ad un diverso contratto (principalmente al
mutuum [vedi] che era essenzialmente gratuito).