Pactum iurisiurąndi
Era laccordo in virtł del quale due o pił soggetti ponevano fine ad una controversia, rinunciando a portarla in giudizio, e ne affidavano la soluzione ad un giuramento prestato da uno di essi.
In particolare:
se uno dei soggetti giurava che la sua pretesa era fondata, e la controparte, nonostante il giuramento, rifiutava la prestazione, chi aveva giurato poteva esercitare l
ąctio de iureiurąndo [vedi];
se laltro giurava che la pretesa della controparte era infondata, e la controparte, nonostante il giuramento, richiedeva ugualmente la prestazione, chi aveva giurato poteva paralizzare la pretesa sollevando una
excčptio iurisiurandi.