Istituti secolari can. 710-730 c.j.c.
Istituto di vita consacrata, in cui i
fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo operando all’interno di esso.
Esso si differenzia dall’
istituto religioso per l’
assenza dei
voti pubblici e della
vita fraterna in comune e soprattutto perché la testimonianza pubblica resa a Cristo e alla Chiesa, che per il
religioso comporta una separazione dal mondo, esige, invece, per sua natura, la presenza nel mondo dei membri dell’(—).
I fedeli consacrati a Dio negli (—), non mutano la propria condizione canonica,
laicale [
vedi Laici] o
clericale [
vedi Chierici], in mezzo al Popolo di Dio: pertanto non assumono quel particolare
status proprio dei religiosi.
Essi, invece, anche dopo la loro consacrazione, continuano a condurre la propria vita nelle ordinarie situazioni del mondo, soli o nella propria famiglia o in gruppi di vita fraterna, secondo le singole costituzioni; i membri chierici sono di solito
incardinati [
vedi Incardinazione] in una
diocesi e dipendono dal
Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto.
Il candidato che chieda di entrare in un (—), prima di assumere il primo impegno con vincoli sacri nell’istituto, deve compiere un periodo di
prova iniziale non inferiore a
due anni, allo scopo di prendere più chiara coscienza della propria vocazione specifica e approfondire la conoscenza dello spirito e dello stile di vita dell’istituto.
Trascorso il periodo di prova, il candidato, se ritenuto idoneo, assume, attraverso un sacro vincolo, i tre consigli evangelici della povertà, castità e obbedienza (
incorporazione), in caso contrario deve lasciare l’istituto.
La prima incorporazione è sempre
temporanea (di durata non inferiore a
cinque anni).
Dopo tale periodo, il membro ritenuto idoneo viene ammesso all’incorporazione
perpetua oppure a quella
definitiva (cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza).