Papiniano (Emilio)
Giurista vissuto tra il II ed il III sec. d.C.; dotato di profonda sensibilitą, si segnalņ per le sue doti nello scarno panorama della giurisprudenza delletą dei Severi (193-235 d.C.).
Da un punto di vista politico, nel corso del principato di Settimio Severo, probabilmente a partire dal 203 d.C., () rivestģ la prestigiosa carica di
pręfectus prętorio [vedi], dalla quale fu deposto nel 211 d.C. ad opera di Caracalla.
Lo stesso Caracalla ne decretņ poi la morte lanno successivo (212 d.C.).
Tra gli storici č discusso il motivo di tale avversione; secondo alcuni, il tentativo di indurre Caracalla a riappacificarsi con il fratellastro Geta coreggente costituģ probabilmente la causa di questo risentimento; per altri, invece, fu il rifiuto di () di fornire una giustificazione giuridica al Senato per il fratricidio perpetrato dallimperatore.
La fama conseguita, nel mondo antico cosģ come in etą moderna da (), č ascrivibile principalmente alle sue peculiaritą stilistiche, consistenti in una tendenziale essenzialitą espressiva (accompagnata ad un linguaggio spesso ermetico).
Tra le principali opere di (), vanno segnalate:
i
Libri XXXVII quęstiņnum, probabilmente realizzati tra il 193 ed il 198 d.C.;
i
Libri XIX responsorum, scritti a partire dal 198 d.C.;
i
Libri II definitiņnum;
i
Libri II de adultčriis.
A () č anche attribuita una breve monografia, intitolata
Astunomikņs monóbiblos concernente i diritti e doveri spettanti agli
astunņmoi, funzionari municipali con tutta probabilitą identificabili nei
quattuņrviri viis in łrbe purgąndis.
La notevole considerazione di cui egli godette tra i suoi contemporanei č testimoniata dalla sua menzione nella
legge delle citazioni [vedi], secondo la quale, in caso di pareri discordi, doveva prevalere proprio quello di ().