Istituto per il sostentamento del clero artt. 21-53 L. 20-5-1985, n. 222
Compito precipuo dell’(—) è quello di assicurare a tutti i sacerdoti, che svolgono servizio in favore della
diocesi, una
remunerazione per il loro
congruo e dignitoso sostentamento, attraverso un meccanismo che si richiama a quello degli aboliti assegni supplementari di
congrua.
In attuazione della L. 222/85, in ogni diocesi italiana è stato eretto entro il 30-9-1986, con decreto del
Vescovo diocesano, l’(—) al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica civile quale
ente ecclesiastico.
[
vedi Entrate ecclesiastiche].