Partus [
Nascita]
Era, in diritto romano, la nascita: ad essa era collegata lesistenza della persona e lacquisto della
capacitą giuridica [vedi]; a tal fine occorreva essere nati vivi. Una limitata capacitą giuridica fu perņ riconosciuta anche al
conceptus [vedi].
Discusso era il modo di accertare se lindividuo fosse o meno nato vivo:
per la
scuola proculiana [vedi]
occorreva che il soggetto avesse emesso almeno
un vagito;
secondo la
scuola sabiniana [vedi]
(che finģ col prevalere) bastava un
qualsiasi segno di vita, come la respirazione, il movimento, etc. (tesi, questultima, accolta anche da Giustiniano).
Pił in generale, l
esistenza dellessere umano veniva collegata al fatto della nascita in condizioni di vitalitą e comunque alleffettiva vita; in particolare:
si considerava
nato il feto distaccato dallalveo materno;
la
vitalitą era collegata ad un parto c.d.
perfectus, che seguiva una gestazione regolare di almeno sette mesi;
la
vita effettiva, superando la restrittiva tesi proculiana, era desunta da qualsiasi manifestazione (con esame caso per caso).
[vedi
monstrum vel prodģgium]