Pąter famģlias
Il termine () designava il capo della famiglia e non, come nel significato odierno, il padre o genitore.
() era pertanto colui che non risultava sottoposto allaltrui
patria potčstas [vedi], cioč colui che non aveva alcun ascendente diretto in linea maschile o che era stato emancipato da chi esercitava su di lui la
patria potestas.
() poteva essere esclusivamente un maschio, mentre la donna
sui iuris [vedi] era considerata
caput ed finis familię suę, poiché priva di ogni potestą familiare.
Al () erano sottoposti la moglie, verso la quale aveva la
manus maritąlis [vedi], nonché i figli verso i quali aveva la
patria potestas e tutti i beni della
familia [vedi], ossia cose e schiavi, sui quali esercitava la
domģnica potestas [vedi].
Le persone sottoposte al () erano prive di capacitą giuridica di diritto privato e pertanto non potevano possedere alcunché, né essere titolari di diritti patrimoniali. Degli obblighi assunti dai sottoposti il () non rispondeva; solo in un secondo momento, grazie allintervento del pretore, furono attenuate le conseguenze dellincapacitą patrimoniale dei sottoposti liberi.
La morte del ()
o la sua perdita di capacitą giuridica per
cąpitis deminłtio [vedi] determinava lo scioglimento della famiglia e la formazione di tante famiglie nuove quanti erano i soggetti che, a seguito di ciņ, erano divenuti
sui iuris.
I poteri spettanti al () si concretavano, rispetto al
filius e ai sottoposti, nei seguenti diritti:
iłs vitę ac nčcis [vedi];
ius expončndi [vedi];
ius vendčndi [vedi];
ius noxę dąndi [vedi].