Peculium profectģcium
Il () (cosģ denominato perché
a patre profčctum, cioč proveniente dal
pater familias [vedi]) consisteva in un complesso di beni e denaro assegnato dal
pater al
filius per provvedere alle sue necessitą e per permettergli lo svolgimento di attivitą commerciali ed industriali.
Di questo
peculium il
filius aveva la libera
administrątio, nei limiti fissati dal
pater, al quale, comunque, doveva rendere conto (ciņ a differenza del
peculium castrense [vedi] in ordine al quale i figli erano pił liberi potendo disporne in qualitą di veri soggetti giuridici). Il
filius poteva, dunque, amministrare, godere, disporre a suo piacimento del (), ma la
proprietą di esso spettava sempre al
pater, che rispondeva, nei limiti dello stesso, dei debiti contratti dal figlio, (i creditori del
filius potevano, inoltre, esercitare contro il
pater, l
ąctio de pecłlio [vedi]).
Il
filius acquistava la proprietą del () solo a seguito di
emancipątio [vedi] (ossia quando usciva dalla
familia originaria) e sempre che il
pater non lo reclamasse.
Nel
diritto giustinianeo la tradizionale
incapacitą del filius fu del tutto superata: il
pater fu considerato solo
formalmente proprietario di quanto acquistava il
filius, non avendo il
diritto di disporne. Si ritenne, altresģ, che il
diritto del
pater su tali beni fosse limitato al solo
ususfrłctus [vedi].