Causa [del negozio giuridico] (d. civ.)
La () è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico, la cui mancanza o illiceità comporta la nullità del negozio stesso (artt. 1325, 1343 ss. c.c.). Il codice civile non definisce il concetto di (), che viene, però, prevalentemente intesa come la funzione economico-sociale che il negozio è obiettivamente capace di raggiungere. Più precisamente, essa viene individuata nella sintesi degli effetti essenziali che il negozio è obiettivamente idoneo a produrre.
Una tesi più recente ha criticato, però, la tesi della causa intesa come funzione economico-sociale del contratto, e ha proposto la tesi della causa in concreto: causa del contratto, cioè, è lo scopo pratico del negozio, la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato.
Mancanza di ()
La () in un negozio giuridico può mancare:
ab origine: si ha allora il cd. difetto genetico della () che, a sua volta, può essere: totale, se la () manchi del tutto, o parziale, se essa manchi solo in parte;
Illiceità della ()
La () è illecita quando è contraria:
a norme imperative, cioè a quelle norme inderogabili che prevedono, anche se non espressamente, come sanzione la nullità del negozio;
all'ordine pubblico, cioè a quei princìpi non necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili che costituiscono postulati essenziali, adeguati elasticamente alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata.
Larga parte di tali principi trova espressione nella Carta Costituzionale;
al buon costume, che va inteso come quel complesso di princìpi, elastici e non limitati alla sola sfera sessuale, che costituiscono la morale sociale corrente. Il buon costume in sostanza esprime i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale.