Peregrģni [
Stranieri]
Erano cosģ denominati, in diritto romano, gli stranieri e cioč coloro che non erano né Romani, né Latini.
Essi erano distinti in due categorie:
()
alicłius civitątis, che erano gli abitanti delle cittą straniere conquistate da Roma, ma lasciate sopravvivere;
()
deditģcii, che erano gli abitanti di cittą straniere disciolte dai Romani perché arresesi dopo una resistenza ad oltranza; ad essi erano equiparati i
dediticii Ęliąni [vedi
lex Ęlia Sentia].
Mentre ai ()
alicuius civitatis era prescritta losservanza del
iłs gčntium [vedi] solo nei rapporti con i
cives Romani (restando essi liberi di seguire i propri ordinamenti allinterno delle proprie comunitą), ai ()
dediticii era prescritta esclusivamente losservanza del
ius gentium (si trattava, quindi, di una condizione deteriore).
Gią verso la fine dell
etą repubblicana, la distinzione tra
cives [vedi],
Latini [vedi] e () andņ scomparendo.
Una
lex Iulia del 90 a.C. accordņ la cittadinanza agli abitanti del
Latium, la
lex Plautia Papģria dell89 a.C. agli
alleati italici, la
lex Roscia del 49 a.C. agli abitanti della
Gallia Transpadana.
In seguito di volta in volta gli imperatori concessero la cittadinanza romana a intere comunitą o a singole persone, fin quando nel 212 d.C. la
Constitłtio Antoniniąna [vedi] la estese a tutti gli
abitanti liberi dellImpero organizzati in comunitą la cittadinanza romana.