Permutątio [
Permuta; cfr. artt. 1552 ss. c.c.]
Contratto innominato [vedi
conventiņnes sine nņmine], avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietą di cose, da un contraente ad un altro.
I giuristi
Sabiniani [vedi]
ritenevano la () una
species del
genus,
čmptio-vendģtio [vedi]: infatti essi ritenevano che il prezzo della compravendita potesse consistere anche in una cosa infungibile.
Il
iłs honorąrium [vedi], invece, accolse la tesi dei
Proculiani [vedi], i quali ritenevano che la () configurasse unipotesi di
convčntio sine nņmine ed accordņ un
ąctio in factum [vedi] da esperirsi contro laccipiente, in esso di adempimento della controprestazione. In
epoca giustinianea la permuta fu ricompresa tra i contratti
do ut des [vedi] e tutelata con l
actio pręscrģptis verbis [vedi].