Perpetuątio iurisdictiņnis [cfr. art. 5 c.p.c.]
Fondamentale principio, dettato dallart. 5 del c.p.c. vigente, secondo il quale il momento determinante ai fini dellindividuazione della giurisdizione (e della competenza) č quello della proposizione della domanda: rispetto a tale momento, sono irrilevanti i successivi mutamenti di fatto.
La nuova formulazione dellart. 5 cit., introdotta dalla L. 353/1990, in vigore dal 1° gennaio 1993 stabilisce che, ai fini della determinazione della giurisdizione (e della competenza), siano irrilevanti anche i mutamenti di diritto (e non pił solo di fatto) intervenuti successivamente alla proposizione della domanda. La
ratio [vedi] della norma č da riscontrarsi in un principio pratico di economia processuale, e cioč evitare che un processo, gią iniziato, debba essere riassunto dinanzi ad altro giudice.