Persona
Il termine (), che attualmente indica il
soggetto di diritti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario di
maschera teatrale e, per traslato in epoca classica fu usato per indicare l
uomo; in
epoca gaiana, () era anche lo
schiavo, che pure giuridicamente era considerato come una cosa,
oggetto anziché soggetto di diritto; non era invece () la c.d.
persona giuridica [vedi].
Tale concezione si giustificava in quanto anche i
servi avevano la possibilitą di acquistare la soggettivitą giuridica.
La giurisprudenza li considerava potenziali soggetti e ne trattņ congiuntamente ai soggetti di diritto vero e proprio nellambito del c.d.
ius personarum.
Solo nel linguaggio giuridico pił tardo il termine () fu adoperato con riferimento al concetto di
individualitą umana, pertanto, si finģ col ritenere che gli schiavi
non habčnt personam.
Il concetto fu successivamente elaborato dalla
scolastica medioevale, che individuņ anche la nozione della
personalitą giuridica.
[vedi
Cąput;
Status]