Persona giuridica [cfr. artt. 11 ss. c.c.]
Le dottrine romanistiche definiscono gli enti immateriali (o soggetti giuridici impersonali) come
persone giuridiche, anche se la teoria dei soggetti impersonali, come persone giuridiche, dominante nel diritto contemporaneo, non fu formulata dai giuristi romani, bensģ dai canonisti; gli enti immateriali venivano considerati come entitą distinte rispetto alle persone fisiche dei componenti e ad essi veniva riconosciuta una limitata soggettivitą giuridica.
In particolare, la soggettivitą giuridica fu riconosciuta, sin dal
periodo classico, gradualmente a taluni enti associativi (considerati ciascuno come un tutto unitario, a sé stante, e quindi ben distinto dalle persone dei membri), partendo dal modello del
populus Romanus Quirģtium [vedi] cui, gią in etą preclassica, era riconosciuta unindividualitą distinta rispetto a quella dei singoli cittadini.
I giuristi romani non riuscirono ad individuare le caratteristiche comuni a tali enti; mancņ pertanto anche la configurazione di caratteri e strutture uniformi, comuni per tutti gli enti collettivi: per ciascun ente, lintervento pretorio prima, e la legislazione imperiale in seguito, crearono specifiche discipline, collegate ciascuna allo scopo perseguito dallente stesso.
Nellambito delle persone giuridiche si distinguevano:
il
populus Romanus Quirģtium;
i
municipia [vedi
municipium] e le
colonię [vedi];
i
collegia [vedi] e le
sodalitątes [vedi].
Affini alle moderne fondazioni possono considerarsi:
l
herčditas iącens [vedi];
le
pię causę [vedi].