Pģgnus [
Pegno; cfr. artt. 2784 ss. c.c.]
Il () era, nel diritto romano, un diritto reale di garanzia, il cui antecedente storico č rinvenibile nellistituto della
fidłcia cum creditņre [vedi]; il termine indicava anche il contratto reale [vedi
obligątiones re contrąctae ] volto egualmente al raggiungimento delle finalitą della
fiducia cum creditore, senza, peraltro, produrre il trasferimento della proprietą della cosa oggetto del pignoramento.
Diritto reale di garanzia
Il () trasferiva la sola disponibilitą materiale di una cosa; oggetto poteva esserne qualsiasi cosa in commercio, suscettibile di possesso e di alienazione.
Ma gią in diritto classico la nozione di oggetto del () si ampliņ fino a ricomprendervi i
iura in re aliena [vedi], i crediti [vedi
pignus nominis], i diritti scaturenti da (), le cose future, le quote di una
communio [vedi] e i frutti non ancora esistenti.
La sua configurazione come diritto reale di garanzia avvenne solo nel
periodo classico: in particolare, venne considerato come diritto reale costituito in favore del creditore, a mezzo di un apposito negozio reale, che si perfezionava con la materiale consegna della cosa.
Si distinguevano, in relazione ai modi di costituzione del pegno:
un
pegno volontario (che si costituiva mediante accordo tra le parti, o per testamento);
un
pegno legale (previsto da singole disposizioni di legge, che intendevano tutelare particolari categorie di creditori).
Le fattispecie di pegno legale si distinguevano in casi di:
()
speciale, quando si esplicava su singoli e determinati beni del debitore. Ipotesi di ()
speciale possono riscontrarsi nel pegno riservato al locatore di un immobile urbano sui mobili dellinquilino, ovvero nel pegno riservato al pupillo sulle cose che il tutore o un terzo avessero acquistato con suo denaro, etc.;
()
generale, quando vincolava lintero patrimonio del debitore. Esempi di ()
generale possono rinvenirsi nel pegno riservato al fisco sul patrimonio del debitore di imposta, nel pegno riservato al minore sul patrimonio del suo tutore o curatore, etc.;
pegno giudiziale (costituito dal magistrato, si trattava del c.d. ()
ex causa iudicąti cąptum) questa forma di pegno, avendo lo scopo di consentire lesecuzione di sentenze emanate
extra ņrdinem [vedi
cognģtio extra ordinem]
dal magistrato, era materialmente posta in essere dai c.d.
apparitņres [vedi], che si impossessavano di cose appartenenti al debitore condannato.
Il riconoscimento di questa nuova forma di garanzia fu, in origine, dovuto allopera creativa del pretore, che accordņ, al debitore che avesse pagato, unazione per ottenere la restituzione della cosa data in pegno e riconobbe al creditore, per il periodo antecedente alladempimento, la
possčssio ad interdģcta [vedi] sulle cose date in pegno: si parlava, in questo caso, di ()
datum.
Successivamente, sempre in
etą classica, si andņ affermando il principio che per costituire il pegno bastasse anche la semplice
convčntio, senza la necessitą della materiale consegna della cosa: ciņ permise di ritenere, quindi, che oggetto di
pignus convčntum (detto anche
hypotheca [vedi]): si consentģ, in tal modo lingresso, nel diritto romano, di questo nuovo istituto, di derivazione greca.
Proprietario della
res [vedi] oggetto del () rimaneva sempre il debitore, che pertanto poteva disporne liberamente anche vendendola ad altri.
Al creditore pignoratizio veniva riconosciuto invece, come gią detto, il
iłs possidčndi [vedi]: il creditore aveva il diritto di possedere la cosa immediatamente se si trattava di pegno (e nel caso di inadempimento, se si trattava di ipoteca), potendo esercitare gli interdetti [vedi
interdictum] a difesa del possesso. Il possesso del creditore, peraltro, non aveva valore ai fini dell
usucapione [vedi
usucąpio]
(mancando la
iusta causa e la
bona fides), né dava diritto alluso della cosa (poteva anche convenirsi diversamente, ma se il creditore eccedeva i limiti del patto, al debitore era concessa un
ąctio furti [vedi
furtum]
contro il creditore pignoratizio).
Era invece consentita leventuale percezione dei
frutti della cosa a titolo di
interessi del credito, se ciņ era pattuito.
Le parti solevano aggiungere alla costituzione del pegno un patto (
lex commissņria) per cui, qualora alla scadenza lobbligazione non fosse stata adempiuta, il creditore diventava senzaltro proprietario della
res oggetto del pegno in base al convenuto
ius retentiņnis (č opportuno precisare che il divieto del patto commissorio fu sconosciuto, in principio, al diritto romano [vedi
pactum commissorium]).
Il patto commissorio fu successivamente vietato da Costantino, perché ritenuto troppo oneroso, per il debitore.
Al creditore era inoltre riconosciuto il
ius distrahčndi [vedi]: se il
ius possidendi, avendo funzioni di garanzia, non importava il soddisfacimento del credito, il
ius distrahendi, attribuito al creditore in
etą tardo classica, aveva, invece, funzione
satisfattoria.
Il
ius distrahendi attribuiva, in caso di inadempimento, la facoltą di vendere la cosa data in pegno e di soddisfarsi sul ricavato, salvo lobbligo di restituire al debitore leventuale residuo (
hyperocha [vedi]). Tale diritto in origine era oggetto di una speciale convenzione (
pactum de distrahendo pģgnore [vedi]), con cui il debitore alluopo autorizzava il creditore. Successivamente la
giurisprudenza classica, preso atto dellenorme diffusione di tale patto, ammise che il
ius vendendi dovesse ritenersi tacitamente incluso in ogni costituzione di pegno.
In conseguenza della vendita, lacquirente acquistava il dominio, dal momento che il creditore vendeva
ex pacto, cioč in base al consenso, esplicito o implicito, del debitore.
In
epoca giustinianea venne fissato il principio che, se nessun compratore si presentava, il creditore poteva chiedere (con una
impetrątio domģnii [vedi]) allimperatore lattribuzione della cosa, salvo il diritto del debitore di riscattarla entro due anni.
Adempiuta lobbligazione, se il creditore non restituiva spontaneamente la cosa, il debitore poteva agire con l
ąctio pigneratģcia in rem [vedi]
directa.
Contratto reale
Le finalitą del () potevano essere raggiunte attraverso la stipula di un apposito contratto reale, che si perfezionava con la consegna della
res alla controparte.
Il contratto consisteva, in particolare, nel trasferimento del possesso di una cosa dal debitore al creditore, con il patto che il creditore tenesse presso di sé la cosa, a garanzia delladempimento di un suo credito, con lobbligo di restituirla qualora il debitore avesse eseguito esattamente la prestazione. In caso contrario, egli poteva venderla, soddisfacendosi sul ricavato.
Per la restituzione della
res oggetto del pignoramento, era concessa al debitore una
actio (in factum) pigneraticia in personam [vedi]; in seguito, la
giurisprudenza tardo-classica riconobbe anche una
actio in ius [vedi]
di buona fede.
In favore del creditore (che avesse sopportato spese per la conservazione della cosa, o per danni da evizione) fu apprestato un
iudicium contrarium.