Pignus Gordianum
Espressione adoperata per indicare una regola introdotta nel III sec. d.C. dallimperatore Gordiano III, in tema di pegno [vedi
pignus]: per tutelare pił intensamente il creditore pignoratizio, si stabilģ che, anche dopo ladempimento, da parte del debitore, del debito garantito dal pegno, questo rimanesse in vita, per garantire ladempimento di tutte le altre obbligazioni, anche non assistite da pegno, assunte dal debitore nei confronti dello stesso creditore pignoratizio.