Pignus pignori datum
Con questa locuzione si indicava la possibilitą di vincolare in pegno anche i diritti scaturenti da un
pignus (c.d.
subpignus o ()).
Oggetto del
pignus [vedi] poteva essere solo una
res corporalis [vedi] suscettibile di alienazione. Ma gią in diritto classico la concezione delloggetto del
pignus si ampliņ.