Piscątio [
Pesca; cfr. artt. 842, 923 c.c.]
Uno dei fatti di occupazione [vedi
occupątio], che produceva lacquisto a titolo originario del
domģnium ex iłre Quirģtium [vedi].
La () consisteva nellimpossessamento mediante pesca, di pesci, che erano considerati
res nullģus [vedi].
I giuristi romani sostenevano opinioni discordanti in ordine alle modalitą dellacquisto:
secondo un orientamento, lacquisto si produceva automaticamente (
ģpso iłre) con la presa di possesso dellanimale;
secondo un diverso orientamento, ai fini dellacquisto era sufficiente il fatto di aver inseguito lanimale.