Pollicitątio [
Promessa unilaterale; cfr. artt. 1987 ss. c.c.]
La () č una obbligazione non contrattuale da atto lecito e rientra tra le
obligatiņnes quę quasi ex contractu nascłntur (obbligazioni nascenti da quasi-contratto) [vedi
obligationes quasi ex contractu].
In particolare, la () consisteva in una promessa unilaterale e non formale effettuata da un
cives [vedi] alla
cģvitas [vedi], avente ad oggetto il compimento di un
ņpus (opera) di pubblica utilitą, oppure altre prestazioni (ad es. danaro).
In genere, solevano fare tale promessa coloro che ricoprivano gią, o intendevano ricoprire, una carica pubblica.
La () non richiedeva laccettazione della
civitas ed era coercibile
extra ordinem [vedi
cognģtio extra ņrdinem]
in via amministrativa.
Nel
diritto giustinianeo, poi, si affermņ il principio secondo cui il promittente non si vincolava con la promessa pura e semplice, ma solo se avesse dato inizio allesecuzione dellopera (
opere cpto).