Populus Romanus Quirģtium
Il (), inteso come ente astratto (e caratterizzato da spiccate connotazioni politiche) si distingueva non soltanto dai singoli cittadini, bensģ anche dalle comunitą assoggettate ad esso, in virtł della sua sovranitą. Fin dallepoca preclassica gli fu riconosciuta una autonoma soggettivitą giuridica, per cui fu configurato come individualitą distinta dai suoi membri. La sua qualifica di ente sovrano risultava a tal punto assorbente da rendere impossibile lipotizzabilitą di una posizione paritaria del (), rispetto alle persone fisiche con le quali veniva in contatto nei rapporti di diritto privato. Il () disponeva di un proprio patrimonio, distinto da quello dei singoli cittadini: l
ęrąrium populi Romani [vedi]
detto poi, in
etą imperiale,
fiscus Cęsaris [vedi]. Proprio questultimo assunse, in
periodo postclassico, rilievo (venendo, per altro verso, la sovranitą del () confusa con la persona del monarca, per la tendenza accentratrice di questultimo), pur non essendo considerato persona giuridica ed essendo privo di autonoma personalitą. Il fisco era una
res prģncipis (era identificato nella cassa imperiale ed apparteneva allimperatore), ma si distingueva dal patrimonio privato dellimperatore in quanto, alla morte del
princeps, non si trasmetteva ai suoi eredi, ma passava al nuovo
princeps dopo la sua presa di possesso: nel frattempo, nei confronti dei cittadini, si configurava alla stregua di un soggetto autonomo.