Possčssio [
Possesso; cfr. artt. 1140 ss. c.c.]
Sotto la denominazione di () erano ricomprese in diritto romano diverse situazioni che, pur avendo alcuni elementi in comune, davano luogo a diverse fattispecie:
()
civilis [vedi];
()
naturalis [vedi];
() in senso stretto.
La () in senso stretto era la situazione, di fatto, di appartenenza di una
res ad un soggetto; era caratterizzata dalla materiale disponibilitą di una
res, cui si accompagnava la volontą di tenere per sé la
res come se fosse propria. Erano, pertanto, necessari:
l
elemento oggettivo (
corpus), cioč la materiale disponibilitą della
res;
l
elemento soggettivo (l
ąnimus rem sibi habčndi), cioč lintenzione di tenere per sé la
res a titolo esclusivo.
In origine il
corpus era inteso in senso naturalistico, cioč sussisteva quando la persona si trovava in contatto diretto e immediato con la cosa. Nella successiva evoluzione si ammise, da parte dei Proculiani [vedi
scuola proculiana] che il possesso dellanimale catturato con reti da caccia si acquistasse con la cattura, non essendo necessario leffettivo impossessamento. Inoltre si ritenne che il
servus fugitivus restasse in possesso del proprietario anche quando questi, a seguito della fuga, ne avesse perso la materiale disponibilitą (conseguenza di ciņ era che tutti gli acquisti fatti dal
servus fugitivus erano attribuiti al suo possessore). Il superamento della concezione materialistica fu evidente nel caso di acquisto del possesso per
ficta tradģtio [vedi
traditio]
da parte del possessore precedente.
Quanto all
animus, era la legge che stabiliva in quali rapporti vi fosse
possessio e in quali detenzione. Era considerato possessore il proprietario, il ladro, il precarista [vedi
precąrium], il creditore pignoratizio [vedi
pģgnus] ed il sequestratario, mentre era considerato detentore il depositario, il comodatario ed il locatario. Qualora sussistesse l
animus, il possesso si manteneva anche quando la cosa fosse materialmente detenuta dallo schiavo, dal colono, dallamico o dallospite. In ordine al
servus fugitivus si conservava il possesso
solo animo, finché altri ne acquistava il possesso.
Poiché questa situazione di fatto che integrava la () era tutelata dal pretore attraverso
interdģcta [vedi
interdictum], si parlņ anche di
possessio ad interdicta [vedi].
Lacquisto del () a titolo derivativo avveniva mediante
traditio [vedi]. Si riteneva inconcepibile lacquisto del possesso da parte di chi non fosse capace di intendere e di volere (es. un pazzo), difettandogli il requisito dell
animus. Il minore detą poteva acquistare il possesso con l
auctoritas [vedi] del suo tutore.
Il possesso poteva essere acquistato anche per mezzo di un
intermediario: lo acquistava il
pater, per il tramite del figlio o dello schiavo se li aveva a ciņ autorizzati. In diritto giustinianeo si ritenne possibile un acquisto attraverso un qualunque soggetto.
Possessio
Possessio civilis ®
Possessio ad usucapiņnem
Possessio naturalis
possessio pro suo
possessio pro alieno (detčntio)
Possessio ad interdģcta
possessio in senso proprio (
possessio pro suo)
quasi possessio (possessio proalično)