Possessio civilis
La () era quella particolare forma di
possessio [vedi], fondata su una
iusta causa [vedi], vale a dire su di un rapporto riconosciuto dal
iłs civile idoneo a trasferire il
domģnium. Poiché, col decorso del
tempus ad usucapiņnem [vedi
usucąpio], la () comportava lacquisto del
dominium ex iure Quiritium [vedi], si parlava anche di
possessio ad usucapionem. A tal fine, oltre alla
iusta causa possessionis, era necessario che la
res oggetto di
possessio fosse idonea a divenire di
dominium ex iure Quiritium.
Prima del compimento dellusucapione la
possessio civilis era tutelata dal pretore con l
actio (fictģcia) Publiciąna [vedi].