Possessio naturąlis [
Detenzione; cfr. artt. 1140-1141, 1168 c.c.]
La () corrisponde allodierna
detenzione e spettava al soggetto che avesse ricevuto una
res dal relativo proprietario, obbligandosi alla restituzione della stessa. Il soggetto detentore, pertanto, riconosceva la signoria giuridica del proprietario sulla
res: in ciņ la sua posizione differiva da quella del possessore.
La () si contrapponeva alla
possessio civilis, e spettava al conduttore, al depositario, al comodatario, nonché alle persone incapaci (schiavo ed infante). La
detenzione, in quanto tale, era sprovvista di tutela giuridica; nel diritto civile vigente, invece, lart. 1168 tutela anche il mero detentore.
Nellambito della () si distinguevano:
la
possessio pro suo [vedi];
la
possessio pro alično [vedi].