Possessio vel ususfrłctus (dei fondi provinciali)
Rapporto affine al
domģnium ex iłre Quirģtium [vedi], era tutelato in origine dagli
edģcta provincialia [vedi
edictum provinciale]; in
etą classica finģ collessere considerato come situazione attiva di un rapporto assoluto reale, con numerosi caratteri propri del parallelo
dominium ex iure Quiritium.
Aveva ad oggetto le
terre conquistate al di fuori della penisola italica che proprio in virtł di ciņ, non potevano essere oggetto di
dominium ex iure Quiritium; tali fondi erano in
proprietą dello Stato, ma venivano assegnati in godimento ai privati.
A seguito della divisione creata da una costituzione augustea, si distinse tra:
province senatorie (nelle quali erano situati i c.d.
fundi stipendiąrii [vedi], cosģ denominati perché dati in utilizzazione a privati dietro il pagamento di un tributo corrispettivo, detto
stipendium);
province imperiali (nelle quali erano situati i c.d.
fundi tributąrii [vedi], cosģ denominati perché dati in utilizzazione a privati contro il pagamento di un tributo corrispettivo detto
tributum).
I
fundi stipendiarii vel tributarii erano entrambi
res nec mąncipi.
Salva la limitazione derivante dallobbligo di pagare un tributo, listituto in questione determinava una situazione
affine alla proprietą, pur se la giurisprudenza classica preferģ utilizzare il termine
possessio o, meno tecnicamente, alla parola
ususfructus, evidenziando le analogie intercorrenti tra il concessionario di un
fundus stipendiarius vel tributarius e un usufruttuario.
Al titolare della (), l
edģctum provinciale [vedi]
concesse un
ąctio utilis,
ad exemplum rči vindicatiņnis [vedi
rei vindicątio], per chiedere la restituzione del fondo in danno di chi lavesse spossessato.
Listituto derivava, anche nella sua terminologia, dalla
possessio dell
ąger publicus.
Tra i modi dacquisto caratteristici della
possessio vel ususfructus sui
fundi stipendiarii va ricordata la
pręscrģptio longi tčmporis [vedi].