Istituto in forza del quale il c.d. reversus ab hostibus (il romano che si sottraeva alla sua condizione di prigioniero) riacquistava, se tornava in patria con animus remanendi la sua condizione di civis Romanus come se non lavesse mai perduta.
Se il civis era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, riacquistava ex tunc la titolaritą delle sue situazioni giuridiche, eccezion fatta per lo stato di coniuge: volendo riunirsi con la moglie, il civis doveva dar vita ad un nuovo matrimonio.