Pņstumus [lett.
discendente]
() era detto il discendente nato al testatore [vedi
de cłius;
testamentum] dopo la sua morte, ma gią concepito quando egli era ancora in vitą. In particolare, per i c.d.
postumi sui (figli del testatore gią concepiti al momento della morte) vigeva la regola che essi dovessero essere istituiti eredi o diseredati. Ad essi furono equiparate diverse categorie (per le quali vigeva, pertanto, egualmente la regola che dovessero essere istituiti eredi oppure diseredati):
postumi Aquiliąni, cioč i nipoti nati dopo la morte del testatore ad un figlio allo stesso premorto (cosģ denominati perché la categoria fu individuata dal giurista
Aquilio Gallo [vedi]);
postumi Iuliąni, cioč i nipoti nati ad un figlio dopo la confezione del testamento, ma prima che il figlio premorisse al testatore (cosģ denominati perché la categoria fu individuata dal giurista
Salvio Giuliano [vedi]);
postumi Vellęąni, cioč i figli nati al testatore dopo la confezione del testamento, ma prima della sua morte (cosģ denominati perché la categoria fu individuata da una
lex Iulia Vellęa [vedi]
del 26-28 d.C.).
Per evitare che il testamento fosse invalidato da una mancata diseredazione nominativa dei soggetti equiparati ai
postumi (
postumņrum loco, cioč considerati come
postumi), si ammise che essi, se non istituiti eredi, potessero essere diseredati globalmente (e non nominativamente).
Potevano altresģ essere istituiti eredi anche i
postumi alični (cioč i nascituri gią concepiti che sarebbero stati soggetti alla
potestas di persona diversa dal
de cłius).