Potiņris nominątio
La () era la facoltą, propria del tutore nominato dal magistrato, di indicare altra persona pił idonea allufficio di tutela.
La () fu riconosciuta al tutore dativo [vedi
tutor dativus] in seguito alla qualifica di
młnus publicum [vedi
honņres], attribuita dalla
lex Atinia alla tutela.